IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo  1°  dicembre  2009  n.  177,  recante
riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per   l'informatica   nella
pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18  giugno
2009, n. 69, ed in particolare l'art. 18, che disciplina  le  entrate
di DigitPA e dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e
l'innovazione, si  provveda  a  stabilire  l'entita'  del  contributo
forfetario per spese di funzionamento spettante all'ente  nell'ambito
di gare  o  accordi  quadro  predisposti  direttamente  o  con  altri
soggetti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  7  maggio
2008, con il quale il prof. on. Renato  Brunetta  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  dell'8
maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza  portafoglio  e'
stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica   amministrazione   e
l'innovazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione  al
Ministro senza portafoglio prof. on. Renato Brunetta; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Contributo nell'ambito di gare 
 
  Il contributo per spese di funzionamento,  spettante  a  DigitPA  a
norma dell'art. 18, comma 3,  del  decreto  legislativo  1°  dicembre
2009,  n.  177,  nell'ambito  di  gare  e  posto   a   carico   delle
amministrazioni contraenti, e' determinato nella misura seguente: 
    a) per i contratti relativi all'acquisizione di  beni  e  servizi
informatici e telematici per i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta
di  parere   sulla   coerenza   strategica   e/o   sulla   congruita'
tecnico-economica ai sensi dell'art. 3, commi 2, lettera c) e  3  del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177: 8 per mille del  valore
del contratto sottoscritto; 
     b) per i contratti relativi all'acquisizione di beni  e  servizi
informatici e telematici, per i  quali  sia  obbligatorio  il  parere
sulla congruita' tecnico-economica di cui all'art. 3,  comma  3,  del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, se il contratto ha  per
oggetto la mera fornitura di beni o prestazione di servizi  tra  loro
identici o equiparabili in alternativa e se la procedura  e'  gestita
da centrali di acquisto e prevede la stipula di  contratti  quadro  o
convenzioni: 4 per mille del valore del contratto sottoscritto. 
   Il contributo di cui al presente  articolo  e'  versato  entro  30
giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.